Il genitore negato… dall’On. Magnolfi



Qui di seguito è riportato quanto affermato dall’On. Magnolfi dei Democratici di Sinistra nel corso della seduta dell’8 febbraio 2005 in Commissione Giustizia in relazione alla proposta di nuove norme in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli, Presidente l’On. Gaetano Pecorella, commento critico del sottoscritto.

Ancora una volta la riforma dell’affidamento condiviso si ritrova a subire i colpi di chi difende strenuamente una legge vergognosa che priva i figli di uno dei due genitori e calpesta i più elementari diritti di quello che oggi è il cosiddetto genitore non affidatario, una figura che possiamo sperare un giorno scompaia dalla nostra legislazione.



Beatrice Maria MAGNOLFI (DS-U) premette che la posizione del proprio gruppo non è contraria alla mediazione familiare, ritenendo al contrario che essa debba essere incentivata e qualificata.

Questa è una tecnica utilizzata abbastanza di frequente da coloro che si oppongono strenuamente alla riforma dell’affidamento condiviso. In pratica, prima si fa una dichiarazione di intenti che sembra assolutamente favorevole, poi si cerca di sostituire a una serie di punti concreti un’accozzaglia di belle frasi e di buone intenzioni che, senza avere un corrispettivo reale a livello giuridico, sono destinate a rimanere tali. In pratica si svuota di contenuti la proposta sostituendola con mera apparenza.

Al contrario le perplessità sono incentrate sulla configurazione della mediazione nel testo all’esame, poiché la mediazione familiare appare connotata nel provvedimento da un’eccessiva burocratizzazione oltre ad apparire snaturata dalla obbligatorietà del passaggio dal centro di mediazione prima di poter adire il giudice.

In realtà lo scopo della mediazione familiare era proprio quella di intervenire prima che i coniugi si presentassero di fronte al giudice, ovviamente solo nel caso di un chiaro conflitto. I motivi erano due.

Il primo era quello di iniziare ad attenuare il livello di conflittualità che molto spesso viene esasperato proprio dal semplice fatto di adire in Tribunale, non esenti da responsabilità in molti casi proprio gli avvocati che finiscono per far leva sulle preoccupazioni delle due parti finendo per alimentare paranoie e accendere il conflitto anche là dove potrebbe essere evitato.

Il secondo era quello di fornire al giudice, fin dalla prima udienza, un quadro chiaro e realistico della situazione, in modo che non dovesse dipendere per comprenderla solo dalle affermazioni, spesso parziali, delle parti. Questo soprattutto se al giudice è richiesto di prendere immediatamente alcune decisioni urgenti. Oggi come oggi i giudici decidono senza avere gli elementi per farlo, spesso in base a consuetudine se non addirittura pregiudizio.

Pur giudicando favorevolmente la proposta soppressione della obbligatorietà della mediazione familiare, preannuncia la presentazione di proposte emendative in Assemblea volte a fissare alcuni requisiti di affidabilità di cui devono essere in possesso i centri di mediazione familiari, eventualmente prevedendosi un loro accreditamento da parte delle istituzioni pubbliche.

Non solo si propone quindi di abrogare la mediazione familiare obbligatoria — cosa che purtroppo è successa, visto che l’emendamento è stato approvato — ma si cerca di ridurre l’indipendenza dei mediatori familiari riconducendoli sotto il controllo della politica. Dietro infatti l’apparente ragionevole richiesta di stabilire un certo livello di controllo su chi deve effettuare la mediazione familiare, si nasconde la volontà di politicizzare anche questo ambito, col rischio di legare i vari centri a determinate fazioni politiche e partiti, dato che alla fine, chi accrediterà i centri, pur se in un’istituzione pubblica, non sarà un tecnico, il quale a sua volta dovrebbe essere accreditato, ma ovviamente un politico.

Oltre alla questione della mediazione familiare ritiene che permangono perplessità su altre parti del testo, che appare connotato da una filosofia «adultocentrica», senza una adeguata tutela delle garanzie e dei diritti dei minori, anche dopo l’accoglimento di alcune proposte emendative presentate dal proprio gruppo.

Di nuovo la tecnica di cui sopra. Si usa cioè il concetto fumoso di «interesse del minore», ovviamente non definito e declinato in termini di criteri chiari e condivisibili, per attaccare i diritti degli adulti, diritti dietro ai quali sì che esiste un reale interesse per il minore: quello di continuare ad avere comunque due genitori, diritto ovviamente negato nel momento in cui si nega ad uno dei due il suo ruolo genitoriale. Questo infatti è l’affidamento esclusivo, ma è anche il continuo negare persino l’esercizio congiunto della potestà, come purtroppo avviene attualmente in molti Tribunali in caso di conflitto fra coniugi, come succede nella Prima Sezione del Tribunale Civile di Roma presediuta dal giudice Alberto Bucci.

Per esempio non ritiene sufficiente la previsione di cui all’articolo 155-bis secondo cui il giudice può non applicare l’affidamento condiviso qualora possa derivarne un pregiudizio per il minore. Al contrario andrebbe adottata un’ottica speculare e quindi l’affidamento condiviso dovrebbe essere deciso dal giudice ogni volta che possa essere più vantaggioso per il minore nel caso concreto.

In pratica questo vuol dire lasciare tutto com’è ora, ovvero lasciare al giudice di decidere se applicare o meno l’affidamento condiviso, reintroducendo di fatto l’affidamento esclusivo. Questa prassi, di fatto, priva uno dei due genitori, a carico del quale non viene stabilita alcuna mancanza o colpa, di un suo diritto, l’esercizio della potestà, e quindi equivale di fatto a comminare di prepotenza, con la sola forza della legge, una pena in assenza di colpa. Si tratta di un atto contrario al più elementare principio su cui si fonda uno Stato di Diritto. La prassi dell’affidamento condiviso, invece, non costituisce alcun obbligo di investire per forza due soggetti di una facoltà che spetterebbe tipicamente a uno solo, ma piuttosto l’impossibilità per il giudice di comminare una sanzione senza motivarla con una attribuzione di colpa.

D’altra parte non si capisce perché quello che è un preciso obbligo per un genitore sposato, oltre che un impegno personale da un punto di vista etico, ovvero di occuparsi attivamente dei figli, debba avere termine con la cessazione dell’accordo matrimoniale. Essere genitori è un impegno che si prende con i figli, non con il coniuge.

Invita inoltre a considerare che appare eccessivamente gravosa la procedura prevista dal secondo comma dell’articolo 155-bis per l’esclusione di uno dei genitori dall’affidamento dei figli, essendo richiesta un’istanza di parte volta a provare che dall’affidamento anche all’altro genitore potrebbe derivare un danno al minore. Meglio prevenire il danno che doverlo constatare a posteriori.

In pratica abbiamo qui la legittimazione della vergognosa pratica che purtroppo è comune in molti tribunali per la quale una persona è «colpevole fino a prova contraria». Basta quindi un’accusa o più semplicemente un’isinuazione per giustificare sentenze anche molto pesanti che limitano il rapporto fra un genitore e i figli se non addirittura impedierglielo del tutto. Il punto qui è che se non esiste una chiara evidenza di non idoneità o di pericolosità di un genitore nei confronti dei figli, il semplice sottrarre ad essi il proprio genitore è un danno per loro. Quanto affermato dalla Magnolfi è quindi una chiara dimostrazione di come sia ad essa totalmente alieno il Principio di Bigenitorialità che più avanti asserisce di non contrastare.

Soffermandosi sull’articolo 4 ribadisce le perplessità sulla applicabilità della riforma ai casi già definiti con sentenza. Ritiene che andrebbe attentamente valutata l’opportunità di incidere su situazioni ormai consolidate, con effetti destabilizzanti per l’equilibrio del minore.

Questo poi è il clou di tutto il discorso. Chi per anni ha lottato per arrivare a questa riforma, i figli e i genitori che soffrono per un ingiusta ed inutile separazione imposta loro dall’attuale legge, sono proprio quelli che la Magnolfi vuole escludere dalla riforma. In pratica, si chiede di consolidare proprio quel dolore e quell’ingiustizia che ha fatto sorgere la giusta protesta di tanti genitori e che tanta sofferenza ha comportato per decine di migliaia di bambini. Non so se la Magnolfi abbia figli. Spero per loro di no.

Per quanto riguarda il mantenimento del minore ritiene che il testo, prevedendo il mantenimento diretto e quindi riducendo l’ambito dell’assegno di mantenimento, determini una riduzione delle garanzie relative al benessere e al tenore di vita del minore.

In realtà è proprio il contrario. Attualmente non esiste alcuna garanzia che quanto dato dal genitore non affidatario a quello affidatario per i figli vada effettivamente ad essi. Il primo non ha modo legale per chiedere tali garanzie, mentre il secondo non ha obbligo di fornirle. Con il mantenimento diretto ai figli viene garantito molto di più, in chiave economica, di quanto venga garantito adesso e soprattutto nessun genitore non affidatario avrà più la possibilità di non occuparsi del mantenimento economico dei figli, come avviene in caso di non pagamento dell’assegno di mantenimento.

Pur comprendendo la legittima esigenza di ciascuno dei genitori a mantenere un contatto diretto con il figlio anche tramite il mantenimento diretto, ritiene che vada individuata una soluzione che contemperi tale esigenza con la necessità di garantire certezza economica ed evitare un pregiudizio al tenore di vita posseduto dal minore prima della separazione.

In realtà tale certezza economica è lasciata solo al buon senso del genitore affidatario, il quale può tranquillamente incamerare per sé buona parte dell’assegno destinato ai figli lasciando agli stessi il minimo necessario alla loro sussistenza.

Lamenta il fatto che il relatore non abbia mostrato sufficiente sensibilità all’accoglimento dei rilievi contenuti nel parere della XII Commissione. In particolare ritiene che vada accolta la condizione sulla necessità che, nell’assegnazione della casa familiare, vada individuato come criterio prioritario la necessità di assicurare la stabilità della residenza del minore.

La questione della casa poi rappresenta un altro dei maggiori elementi di conflitto fra ex-coniugi. Fino ad oggi era stata giustificata con l’opportunità di lasciare ai figli la residenza nella casa nella quale avevano fino a quel momento vissuto. Una volta infatti la gente traslocava raramente, il lavoro era fisso e in genere lavorava solo uno dei due genitori, quasi sempre il padre. Oggi entrambi i genitori spesso lavorano, esiste una maggiore mobilità nel mercato del lavoro ed è sempre più raro che si viva nella casa in cui si è nati.

D’altra parte il fatto che cambiar casa per un figlio sia un trauma, oltre che falso, è anche ipocrita, dato che viceversa si ignora del tutto il vero trauma, ovvero quello di perdere di fatto un genitore, anche perché l’attuale legge non sanziona quel genitore affidatario che si rifiuta o trova scuse per non far vedere all’altro i figli, cosa che la Magnolfi glissa alla grande. E poi, se cambiar casa fosse un tale trauma, allora perché non togliere la potestà ai militari di carriera, ai diplomatici, ai calciatori e a tutti quelli che per lavorano cambiano casa frequentemente, a volte anche una volta all’anno.

Infine c’è da considerare che oramai l’assegnazione della casa familiare ai figli è diventata di fatto un’assegnazione della stessa al genitore affidatario che così si trova doppiamente in una posizione di forza nei confronti dell’altro. Questa disparità di trattamento è infatti uno dei principali motivi per i quali la conflittualità durante e soprattutto dopo la sentenza non diminuisce, ma semmai cresce, arrivando a volte anche alla tragedia del suicidio o dell’omicidio. Ricordiamoci che il primo obiettivo di qualsiasi legge è quello di essere giusta, ovvero di trattare con equità e imparzialità tutte le parte. Una legge che crea disparità di trattamento e sbilancia i rapporti di forza in una causa civile non può che alimentare il conflitto con esiti spesso drammatici e un costo non indifferente per tutta la società.

Rifiuta la tesi secondo cui la contrarietà alle singole scelte del provvedimento in esame implichi anche la contrarietà all’istituto dell’affidamento condiviso e al principio della bigenitorialità.

Non credo ci sia bisogno di commenti qui. Dove l’affermazione di esordio della Magnolfi apriva una parentesi, qui la stessa viene chiusa. Siamo a favore, siamo d’accordo, vogliamo tutti l’interesse del minore, ma poi la realtà è un continuo tentativo di rendere la legge in questione una pura operazione di facciata. Quello che la Magnolfi non capisce, o sembra non capire, è che la situazione e la cultura è cambiata sia fra gli uomini che fra le donne. Con questo atteggiamento la signora in questione non prenderà un numero maggiore di voti dalle elettrici perché per ogni donna egoista che usa in modo strumentale la legge attuale ci sono decine di donne, madri, sorelle, nuove compagne dell’ex-marito che hanno potuto toccare con mano l’ingiustizia dell’attuale legge e non voteranno mai per una persona come la Magnolfi che la difende a spada tratta, spero, per pura demagogia. Voglio pensare infatti che non abbia altri interessi a riguardo e dico questo perché chi come me lotta da anni per questa riforma sa perfettamente che altri invece, di interessi, ne hanno molti, soprattutto economici.

Certamente va salvaguardato tale principio, ma le soluzioni non devono pregiudicare l’interesse e i diritti dello stesso minore.

Chiusura buonista. Ma secondo voi a mia figlia chi gli vuole più bene, io o l’On. Magnolfi? Stendiamo un velo pietoso su quest’ultima affermazione così politically correct, ormai diventato da tempo sinonimo di ipocrisia.

Preannuncia quindi una serie di emendamenti volti a modificare il testo nel senso prospettato dalle sue osservazioni. In conclusione, per tali motivi, preannuncia un voto contrario al conferimento del mandato al relatore sul testo in esame.

Oh, adesso ci siamo. Qui si voleva arrivare: un bel NO, chiaro e tondo. Poteva dirlo subito!

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